Comunicazione alle Associazioni sul modello EAS

Si informano le associazioni di promozione sociale che nascono, che occorre presentare il modello Eas. Il modello deve essere inviato, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro 60 giorni dalla data di costituzione e deve esser nuovamente presentato in caso di intervenute modifiche dei dati rilevanti dal punto di vista fiscale e precedentemente comunicati; la scadenza, in quest’ultima ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

L’adempimento (previsto dall’art. 30, commi da 1 a 3-bis, D.L. n. 185/2008) risponde a esigenze di controllo, che l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare anche attraverso l’acquisizione di informazioni necessarie a garantire che le agevolazioni riconosciute non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte.

Con la risoluzione 125/e del 6 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate esonera le organizzazioni dall’invio di un nuovo modello EAS nell’ipotesi in cui siano cambiati i dati anagrafici del rappresentante legale o la sede dell’associazione stessa.

In questi casi, quindi, gli enti non sono tenuti a presentare un EAS aggiornato con le modifiche.

Si fa notare che il punto due del modello, chiede:

2) che è stato adottato lo statuto: si può rispondere solo di SI.

In caso contrario… non potreste “manovrare” un euro, nemmeno quelli delle quote sociali! (ATTENZIONE)

Per ulteriori adempimenti relativi a statuti o altro, si consiglia di chiedere tramite una mail informazione alla nostra associazione.