Cinque per Mille novita’ per iscrizione e rendicontazione
Fonte: www.cesvov.it
Nel mese di luglio e’ stato pubblicato un Decreto in materia di “trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille” in attuazione dell’art. 1 comma 154 Legge 21 dicembre 2014 n. 190.
Il decreto stabilisce che iscrizione e dichiarazione sostitutiva sulla persistenza dei requisiti restano efficaci anche per gli anni successivi a quello in cui e’ avvenuta l’iscrizione. Gli enti iscritti saranno dunque inseriti ciascun anno (entro il 31 marzo) nell’apposito elenco che l’Agenzia delle Entrate pubblicherà con le integrazioni e gli aggiornamenti. Sara’ cura degli enti iscritti comunicare ogni anno (entro il 20 maggio) eventuali variazioni intervenute o eventuali errori riscontrati.
Le disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016.
Ci sono novità anche per quanto concerne la rendicontazione: i soggetti cui sono erogate le somme, infatti, entro un anno dalla loro ricezione, devono redigere un apposito rendiconto (sullo specifico modulo messo a disposizione dall’amministrazione competente) accompagnato da una relazione illustrativa. Gli enti che percepiscono contributi per un importo inferiore a 20mila euro sono esonerati dall’invio, ma devono comunque redigere rendiconto e relazione entro un anno dalla ricezione degli importi e devono conservare tali documenti per dieci anni.